keyboard_tab Fair Advertising 2006/0114 IT
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf
- qualsiasi 8
- pubblicità 8
- pubblicitario 6
- operatore 6
- amministrativo 4
- fatto 4
- caso 4
- dati 4
- prove 4
- fornisca 4
- esigere 4
- articolo 3
- beni 3
- conto 3
- possa 3
- concorrente 3
- diritti 3
- ritenute 2
- fornite 2
- state 2
- lettera 2
- insufficienti 2
- conformemente 2
- tribunale 2
- richieste 2
- organo 2
- inesatti 2
- industriale 2
- stati 2
- commerciale 2
- breve 2
- artigianale 2
- professionale 2
- servizi 2
- compresi 2
- modo 2
- errore 2
- persone 2
- agisca 2
- professionista 2
- codice 2
- considerare 2
- attività 2
- tempo 2
- membri 2
- occasione 2
- attribuiscono 2
- giurisdizionale 2
- civile 2
- articolo : 2
Articolo 7
Gli Stati membri attribuiscono ai tribunali o agli organi amministrativi il potere, in occasione di un procedimento giurisdizionale civile o amministrativo, di cui all'articolo 5:
a) | di esigere che l'operatore pubblicitario fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto conto dei diritti o interessi legittimi dell'operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella procedura, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico e nel caso della pubblicità comparativa di esigere che l'operatore pubblicitario fornisca tali elementi entro un periodo di tempo breve; e |
b) | di considerare inesatti i dati di fatto, se le prove richieste conformemente alla lettera a) non siano state fornite o siano ritenute insufficienti dal tribunale o dall'organo amministrativo. |
Articolo 2
Ai sensi della presente direttiva si intende per
a) | « pubblicità», qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo scopo di promuovere la fornitura di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e gli obblighi; |
b) | « pubblicità ingannevole», qualsiasi pubblicità che in qualsiasi modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, dato il suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il comportamento economico di dette persone o che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente; |
c) | « pubblicità comparativa», qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente; |
d) | « professionista», qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; e chiunque agisca in nome o per conto di un professionista; |
e) | « responsabile_del_codice», qualsiasi soggetto, compresi un professionista o un gruppo di professionisti, responsabile della formulazione e della revisione di un codice di condotta e/o del controllo del rispetto del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo. |
Articolo 7
Gli Stati membri attribuiscono ai tribunali o agli organi amministrativi il potere, in occasione di un procedimento giurisdizionale civile o amministrativo, di cui all'articolo 5:
a) | di esigere che l'operatore pubblicitario fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto conto dei diritti o interessi legittimi dell'operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella procedura, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico e nel caso della pubblicità comparativa di esigere che l'operatore pubblicitario fornisca tali elementi entro un periodo di tempo breve; e |
b) | di considerare inesatti i dati di fatto, se le prove richieste conformemente alla lettera a) non siano state fornite o siano ritenute insufficienti dal tribunale o dall'organo amministrativo. |
whereas